La Ayahuasca non è inclusa nella Tabella 1 delle sostanze stupefacenti e psicotrope vietate, tuttavia il suo stato legale in Italia potrebbe non essere così definito. Cerchiamo di capire perché.
AGGIORNAMENTO – 23 Febbraio 2022 – L’Ayahuasca NON è legale in italia
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L’Ayahuasca contiene un principio attivo che è stato incluso nella Tabella 1 delle sostanze stupefacenti e psicotrope vietate dalla legge: la N,N-Dimetiltriptamina (DMT). Il corso legale dell’Ayahuasca in Italia, al momento della stesura di questo articolo, percorre le vicende di Walter Menozzi e Gianluca Curzi, entrambi appartenenti alla Chiesa del Santo Daime, un culto religioso sincretico nato negli anni ’30 in Brasile che propone la Ayahuasca come bevanda sacramentale. Il caso più rilevante, che vedremo tra poco, è quello di Walter Menozzi, fondatore di CEFLURIS Italia, Associazione Religiosa senza fini di lucro che confedera i centri del Santo Daime in Italia. Menozzi è anche autore del libro “Ayahausca – La Liana degli Spiriti” (Franco Angeli, Milano, 2007).
Accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, gli è stato sequestrato il carico di Ayahuasca e 21 Daimisti sono stati arrestati per poi essere rilasciati e rimborsati. I fatti avvenivano nel 2004.
Durante la fase preliminare, cioè prima che si avviasse il processo, Menozzi ha potuto fare appello alla Corte di Cassazione di Roma la quale, per decidere se l’Ayahuasca rientrasse o meno tra le sostanze poste sotto il controllo dalla legge italiana, ha ritenuto necessario dare una risposta alle seguenti domane (NdA: liberamente tratte dalla sentenza poi rilasciata):
- La preparazione dell’Ayahuasca è un processo di mera derivazione da sostanze vegetali presenti in natura?
- La preparazione dell’Ayahuasca, apporta al prodotto finale una incidenza del principio attivo maggiorata (per accresciuta presenza percentuale o altro) rispetto a quella dallo stesso posseduta nell’utilizzo congiunto delle due piante (B. Caapi e P. Viridis) allo stato naturale?
La sentenza della Corte di Cassazione N. 44229 del 6 Ottobre 2005 rileva come non siano presenti, nell’ordinanza impugnata, le risposte a queste domande e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Perugia specificando di procedere “in luce dei principi fin qui esposti”.
Il Tribunale di Perugia, accettato il verdetto della Corte di Cassazione e stabilendo che l’accusa non sia riuscita ad accertare l’illegalità dell’Ayahuasca, ordina il rilascio delle 21 persone arrestate (Sentenza Tribunale di Perugia del 13 gennaio 2006 e Decreto di Archiviazione del Tribunale di Perugia del 4 aprile 2006).
Tuttavia, le domande poste dalla Corte di Cassazione sono rimaste senza una risposta, e un altro caso viene aperto contro una delle persone già coinvolte, questa volta per detenzione di una piccola quantità di Ayahuasca nella città di Reggio Emilia. Il Tribunale di Reggio Emilia accetta di avviare il processo e vengono nominati dei periti.
L’analisi del perito della difesa rileva come la procedura di preparazione dell’Ayahuasca, di fatto renda disponibile solamente circa il 10% dei principi attivi presenti se le piante fossero consumate così come si trovano allo stato naturale (sminuzzate e ingerite, per capirci) e non costituisce quindi un “prodotto di laboratorio” (il processo di preparazione è infatti del tutto simile alla preparazione di un qualunque decotto).
In una relazione di 9 pagine, il perito della difesa giunge alla conclusione che: “[…] in risposta al quesito del Pubblico Ministero, che non solo l’ayahuasca consiste in un semplice processo derivativo da piante naturali, ma anche che gli effetti della DMT derivanti dall’assunzione dell’ayahuasca non sono concretamente potenziati rispetto agli effetti derivanti dall’utilizzo congiunto/contemporaneo (e neppure disgiunto), al naturale, delle piante di provenienza (Psychotria Viridis o Rainha, e Banisteriopsis Caapi o Jagube) con cui si prepara l’Ayahausca.”
Con la sentenza del 27 Aprile 2009 si chiude il processo, il Giudice “assolve l’imputato perché il fatto non sussiste”. La sentenza viene emessa principalmente sulla base della mancanza di uno studio scientifico comparativo “che riguardi specificatamente la questione sul tappeto”.
Successivamente, nel 2010 i NOS di Perugia trasmettono la nota N. 6895-44021 dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma, riguardante le vicende di cui sopra, dove si legge che nonostante “la Dimetiltriptamina [sia] inserita in Tabella 1 […] né l’Armina, né l’Armalina, né la Psychotria Viridis e Banisteriopsis Caapi come piante in toto, né parti di esse, sono presenti in tale tabella.”
Lascio volutamente per ultima la questione della libertà di culto, identificata molto chiaramente dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, Giovanni Ghini, che nella sentenza del 2009 scrive “resta […] impregiudicata la questione, di grande interesse e non minore difficoltà, se l’uso rituale del decotto, nell’ambito di un culto religioso, possa comunque beneficiare, con gli effetti previsti dell’art. 51 c.p., di una qualche tutela come esercizio della libertà garantita dall’art. 19 Cost”.
Per il Santo Daime, infatti, la Ayahuasca è una bevanda sacramentale e parte integrante sia del culto che delle cerimonie sin dagli anni ’30. L’Italia non si è ancora pronunciata in merito, come hanno fatto invece altri paesi tra cui il Brasile e la Spagna dove l’Ayahuasca è legale. Situazioni analoghe a quella Italiana sono vissute anche da Olanda e Stati Uniti (dove è legale solo se consumata all’interno di rituali della União do Vegetal, una Chiesa Brasiliana simile al Santo Daime) mentre è stata esplicitamente vietata in Francia.
Conclusioni
Quindi, riepilogando, cosa possiamo dire sullo stato dell’Ayahuasca per la legge italiana?
Certamente che né la Ayahuasca, né alcuno dei suoi componenti, sono inclusi nella Tabella 1 delle Sostanze stupefacenti e psicotrope (D.L. 20 marzo 2014, n.36). Che uno dei suoi princìpi attivi, la DMT, vi è invece incluso. Che esiste una storia giuridica, comprendente una importante sentenza della Corte di Cassazione, che ha definito i principi entro i quali indagare e decretare se la Ayahuasca debba o meno essere inserita tra le sostanze vietate. Che fino ad oggi le battaglie legali hanno di fatto dimostrato che l’utilizzo di Ayahuasca non è contrario alla legge.
C’è da notare che la DMT è una triptamina endogena, cioè normalmente presente nel nostro organismo, che viene però metabolizzata, e quindi resa inattiva, prima che possa raggiungere il cervello. La Ayahuasca fornisce un apporto di DMT assieme agli inibitori dell’enzima che la deteriora, attivando quindi sia la DMT endogena che quella ingerita.
In chiusura, anche qualora una ricerca scientifica ribaltasse l’attuale risposta alle domande della Corte di Cassazione, che rende de facto non illegale la Ayahuasca in Italia, rimane sostanzialmente aperto il tema della tutela della liberà di culto e l’utilizzo dell’Ayahuasca nelle cerimonie del Santo Daime e, potenzialmente, in altri culti religiosi.
AGGIORNAMENTO – 23 Febbraio 2022 – L’Ayahuasca NON è legale in italia
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